LAVORO PROFICUO

Proficuo = giovevole, utile, profittevole, vantaggioso (Zingarelli e Devoto-Oli); sinonimi = utile, fruttuoso, vantaggioso, giovevole, redditizio, remunerativo (Garzanti).

Nell'ambito medico-legale previdenziale il concetto di "lavoro proficuo" ha assunto accezioni diverse a seconda del riferimento normativo, della definizione della tutela e dell'interpretazione giurisprudenziale prevalente.

Nell'attività istituzionale il medico previdenziale si trova ad affrontare tale definizione nelle valutazioni per i trattamenti di famiglia, ma il concetto è stato usato e continua ad essere usato più o meno impropriamente anche nelle valutazioni di invalidità e di inabilità pensionabili.

ASSEGNI FAMILIARI, MAGGIORAZIONI E REVERSIBILITA'

ESCURSUS LEGISLATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Storicamente (luc. 14) gli assegni familiari nascono come accordo interconfederale (11 ottobre 1934) fra la Confederazione fascista degli Industriali e quella dei Lavoratori dell'Industria. Le due Confederazioni concordano le norme statutarie riguardanti la costituzione della Cassa Nazionale per assegni familiari con sede presso L'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale a "favore degli operai con famiglia a carico e per l'incremento demografico della Nazione".

Ne avevano diritto gli operai capi-famiglia che lavoravano per 40 ore settimanali ed avevano a carico figli di età inferiore ai 14 anni compiuti.

Il Regio Decreto Legge 21 agosto 1936, n. 1632 dispose la corresponsione degli assegni familiari ai prestatori d'opera qualunque fosse la durata settimanale del lavoro.

Il Regio Decreto Legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito nella L. 25 ottobre 1937, n. 2233, stabilisce all'art. 29:

"Gli assegni di cui all'art. 27 sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore ai 14 anni compiuti per i prestatori d'opera non aventi qualifica di impiegato o funzioni equivalenti.

Tale limite di età può essere prorogato fino ai sedici anni se il figlio a carico trovisi per gravi infermità di mente o di corpo nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro o frequenti una scuola professionale o media di 1° grado.

Per i figli degli impiegati il limite di età è di diciotto anni."

Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479 completa ed amplia all'art. 11 la nozione già bene espressa nel 1937:

"L'assegno familiare per i figli o persone equiparate a carico, i quali si trovino per grave infermità di mente o di corpo nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro proficuo, è corrisposto senza alcun limite di età".

Gli Assegni Familiari trovano una importante collocazione anche nella Costituzione repubblicana (luc. 4).

L'articolo 36 della Costituzione recita infatti al primo comma: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".

Tale contenuto può sembrare in contrasto (luc. 3) con l'art. 3 della Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge ..."

La stesura definitiva dell'art. 36 fu voluta dal Presidente della Assemblea Costituente Ruini (luc. 5) a conclusione di un vivace dibattito sull'opportunità di rapportare la retribuzione anche alle necessità familiari e non solo al lavoro svolto dall'interessato, creando una possibile disparità di trattamento economico a parità di occupazione.

Le questioni di legittimità insorte sulle interpretazioni legislative date ai disposti combinati degli articoli 3 e 36 (luc. 6) vennero risolte dalla Corte Costituzionale che ribadì come la misura diversa di indennità stipendiali accessorie (es. Assegni Familiari) rappresentasse il naturale superamento dell'apparente contraddizione (Sentenze n. 1, 6, e 30 del 1960) (luc. 7).

La "maggiorazione" della pensione e la reversibilità della stessa (luc. 15) erano nel contempo regolamentati dal Regio Decreto Legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella Legge 6 luglio 1939, n. 1272 nella seguente formulazione:

art. 12: ... La pensione calcolata secondo le norme di cui al comma precedente, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato di età non superiore ai 15 anni o anche di età superiore purchè inabile al lavoro ...

art. 13: Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato ... spetta una pensione al coniuge ed ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 15 anni o, per gli assicurati appartenenti alla categoria degli impiegati, quella di 18 anni, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro ...

La Legge 4 aprile 1952, n. 218 - Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - modifica ed integra il Regio Decreto Legge 636/39 e la Legge 1272/39, parificando ad esempio l'età a 18 anni per tutti, senza specificare in altro modo il concetto di "inabile al lavoro".

Solo con il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 39 ne viene data la seguente definizione "Ai fini dell'applicazione degli art. 12 e 13, sub art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218 ..., si considerano inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro." ricalcando quindi, se non parola per parola, la nozione di inabile per il diritto agli assegni familiari.

Tale definizione ed il conseguente concetto sono rimasti immutati, anche con la Legge 21 luglio 1965, n. 903 - Avviamento della riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale - fino all'entrata in vigore della legge 222/84.

La Giurisprudenza (luc. 9) si è espressa innumerevoli volte sia sulla nozione di inabile a lavoro proficuo ai fini dei trattamenti di famiglia o della reversibilità, sia soprattutto sulla valutazione di "proficuo" riadattamento lavorativo nell'ambito dell'invalidità pensionabile. All'epoca l'invalidità era definita dalla riduzione in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, della capacità di guadagno a meno di 1/3 (o della 1/2), in attività confacenti alle attitudini del lavoratore.

Per successivi passaggi tendenti ad identificare previdenza con assistenza, la capacità di guadagno fu concettualmente trasformata in attualità di guadagno per cui, ai fini del giudizio di invalidità, la componente socio-economica andò assumendo un valore sempre maggiore e l'ammontare del guadagno fu in certi casi considerato l'elemento dirimente del giudizio: un lavoratore portatore anche di modeste infermità, ma con guadagno ritenuto non sufficiente al suo sostentamento, a prescindere dal declassamento od usura, veniva considerato invalido.

Poichè poi l'invalidità richiedeva la perdita della capacità di guadagno a meno di 1/3 (luc. 16) ecco che "lavoro proficuo" poteva essere considerato quello superiore ad 1/3 di quello ordinario: "la capacità di guadagno oltre il limite di legge deve ritenersi riacquistata dall'assicurato al quale sia stata concessa la pensione di invalidità, nonostante che le condizioni psico-fisiche di lui esistenti al tempo della concessione della pensione, siano rimaste immutate, qualora risulti che egli si sia tuttavia proficuamente riadattato al lavoro, e sia quindi in grado di ritrarre dal proprio lavoro, svolto in condizioni di normalità, un guadagno non inferiore al terzo di quello normale" (Corte di Cassazione, Sezione Civile, Sentenza n. 143/62).

L'interpretazione amministrativa e giurisprudenziale che veniva attribuita al "proficuo lavoro" ai fini dei trattamenti di famiglia e la reversibilità, rispecchiava la stessa filosofia e teneva conto di un'efficienza psico-fisica direttamente utilizzabile (collocabile) nel mercato del lavoro.

Questo evidente riferimento alla capacità di guadagno è espresso nella sentenza della Corte di cassazione, Sezione Lavoro, n. 5939/80: "l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro richiesta, ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 818/57, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità a favore dei figli (di qualunque età) superstiti ed a carico del pensionato o dell'assicurato al momento del decesso di questi, non si identifica con la totale incapacità al lavoro, essendo sufficiente a detti fini, accertare che, al momento della morte del genitore, i figli (superstiti) fossero, a causa delle loro condizioni di salute, da porre in correlazione ai fattori oggettivi di natura ambientale ed economico-sociale, incapaci in concreto di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto, e cioè idoneo a provvedere, in modo normale non usurante alle esigenze della vita".

Definito il concetto di "lavoro proficuo" così come disegnato dalla Giurisprudenza risulta impercettibile una sia pur minima differenziazione fra invalidità ed inabilità.

Nel 1986, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 819 affermava che "ad integrare l'inabilità, prescritta dall'art. 22 L. 903/65, ai fini del diritto a pensione di reversibilità, possono, bensì, concorrere anche i cosidetti fattori extrabiologici (soggettivi e socio-economici), ma questi non possono però assumere un ruolo preponderante rispetto alla incidenza inabilitante delle gravi infermità".

Quest'ultima sentenza risente evidentemente del clima determinato dalla L. 222/84 pur dovendosi esprimere su un ricorso relativo alla normativa precedente.

NORMATIVA VIGENTE

(Luc. 17). La Legge 16 giugno 1984, n. 222 - Revisione della disciplina della invalidità pensionabile - all'art. 8 fornisce una definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali che rappresenta l'estensione ad altre prestazioni del nuovo concetto di inabilità introdotto con l'art. 2:

"1. Ai fini dell'applicazione degli art. 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed interpretazioni, dell'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa [prestazioni pensionistiche per i superstiti, maggiorazioni, pensioni ed indennità agli assistiti per malattia tubercolare].

2. L'ultimo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età"."

Invece di fare un sintetico rinvio alla definizione dell'inabilità, quale risulta nell'art. 2, è stata preferita una doppia reiterazione della definizione, che è un aggiornamento della formulazione dell'art. 39 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, implicitamente abrogato.

La sostituzione di "lavoro proficuo" con "qualsiasi attività lavorativa" appare quindi come la naturale evoluzione anche in quest'ambito dalla capacità di guadagno alla capacità di lavoro con esclusiva valutazione delle infermità fisiche o mentali a prescindere dall'interferenza socio-ambientale, e quindi a prescindere dalla eventuale impossibilità di collocare una residua capacità lavorativa nel mercato del lavoro.

Con il Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, coordinato con la legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento cessano di essere corrisposti ai lavoratori dipendenti ed ai titolari di pensione derivante da lavoro dipendente e sono globalmente sostituiti dall'assegno per il nucleo familiare.

Tale normativa prevede due possibili momenti di intervento del medico di Istituto:

"Art. 2, comma 2. L'assegno compete in maniera differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età ...

Comma 6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti."

(Luc. 18)

1) Per la pensione di reversibilità e le maggiorazioni delle pensioni lo stato di inabilità da accertare fa sempre riferimento all'art. 8 della L. 222/84;

2) Per gli assegni familiari lo stato di inabilità da accertare fa ancora riferimento all'art. 8 della L. 222/84 e sono sono previsti per:

- coltivatori diretti, coloni e mezzadri, compartecipanti familiari e piccoli coloni;

- caratisti armatori proprietari;

- armatori imbarcati;

- pensionati ex lavoratori autonomi.

3) Per l'assegno al nucleo familiare lo stato di inabilità da accertare fa riferimento all'art. 2, commi 2 e 6 del Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, coordinato con la legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153 e spetta ai seguenti lavoratori e pensionati:

Settore pubblico

- lavoratori dipendenti in attività;

- disoccupati indennizzati;

- lavoratori cassintegrati;

- lavoratori assenti per malattia o maternità;

- lavoratori richiamati alle armi;

- lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali;

- lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale;

- assistiti per tubercolosi;

- pensionati ex lavoratori dipendenti.

Settore privato

- lavoratori e pensionati (Stato ed aziende autonome, Enti locali, Enti pubblici, Sanità, ecc.)

Fondi speciali di previdenza

- Lavoratori e pensionati autoferrotranvieri, elettrici, gasisti, dazieri, clero, personale di volo,

telefonici, esattoriali.

 

VALUTAZIONE DELL'INABILITA' per reversibilità, assegni familiari ed assegni al nucleo familiare

Stabilito che per reversibilità, assegni familiari ed assegni al nucleo famigliare esistono due possibili nozioni di inabilità, a "lavoro proficuo" e a "qualsiasi attività lavorativa", è necessario stabilire caso per caso quale delle due sia da applicare, anche se è poi difficile differenziarle in termini pratici, soprattutto alla luce delle sentenze che si vanno raccogliendo anche sull'interpretazione dell'inabilità ex 222/84 (luc. 19).

In entrambi i casi è indispensabile procedere all'accertamento della menomazione, o riduzione della validità psico-fisica, e delle attitudini innate e acquisite con particolari corsi scolastici o di addestramento professionale.

Possono realizzarsi due situazioni:

a) soggetto che dalla comparsa delle menomazioni non ha mai prestato alcuna attività lavorativa;

b) soggetto che, nonostante le menomazioni, ha prestato o presta continuativamente o saltuariamente qualche attività lavorativa.

a) Nel primo caso si dovranno valutare le potenzialità lavorative del soggetto in concreto, non solo in astratto o nel campo dell'ipotetico, ma relative a quel singolo soggetto, quindi tenendo conto delle sue attitudini e della capacità di adattamento ad ambienti lavorativi diversi, di una sufficiente capacità intellettiva per frequentare con profitto corsi di riqualificazione, della sua collocabilità come invalido civile (età inferiore ai 55 anni), ecc. Si dovrà considerare non solo la capacità ad espletare una sia pur modesta gestualità lavorativa (anche i paraplegici o i soggetti allettati costretti ad una vita vegetativa mantengono una minima potenzialità), ma anche quella di compiere in modo autonomo le attività complementari ed accessorie alla prestazione lavorativa vera e propria, quali quella di spostarsi verso il luogo di lavoro, cambiarsi, espletare i bisogni fisiologici, ecc.

Non dovranno naturalmente essere presi in considerazione lavori sproporzionati alle possibilità psico-fisiche dell'individuo, tali da essere inesigibili o controindicati o pericolosi in rapporto allo stato patologico.

1) Se il soggetto ha sia pur minime potenzialità lavorative è da dichiarare "NON INABILE A QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA";

2) se il soggetto con minime potenzialità lavorative non è tuttavia in grado di svolgere attività che gli consentano di soddisfare le primarie esigenze di vita (art. 36 della Costituzione) è da considerare "INABILE A LAVORO PROFICUO".

b) Nel secondo caso si dovrà stabilire se si tratta di lavoro giuridicamente valido (paga, contributi, assicurazioni, ecc.) oppure di una occupazione per impegnare l'handicappato, farlo socializzare e sollevare la famiglia dalla sua assistenza; esistono in proposito delle cooperative sovvenzionate dall'Ente Pubblico che si occupano di tali compiti, dove alcuni stabiliscono un rapporto di lavoro reale, mentre per altri ha solo valenza ergo-terapica.

Se il lavoro è giuridicamente valido, qualunque sia o sia stata la sua durata oraria, il soggetto è da dichiarare dichiarare "NON INABILE" secondo entrambe le accezioni.

Se il lavoro è (stato) pericoloso, degradante, pietistico, illecito o immorale, il soggetto può essere riconosciuto "INABILE A LAVORO PROFICUO"; nella circostanza relativamente frequente di lavoro pietatis causa o tale dichiarato, se l’assicurato è in grado di svolgere mansioni con connotati lavorativi utili ai fini del datore il lavoro si può ritenere proficuo, viceversa se non è assolutamente in grado di svolgere attività lavorativa o addirittura richiede assistenza, il rapporto lavorativo è da considerare fittizio e quindi la posizione da cancellare.

Incertezze possono insorgere per attività pregresse estremamente saltuarie, di pochi giorni nell’arco di anni, che non lasciano intravedere una reale potenzialità lavorativa, ma solo tentativi di inserimento falliti o benevoli aiuti di conoscenti: certamente non saranno lavori proficui e probabilmente non si potranno considerare neppure attività lavorative svolte.

VALUTAZIONE DELLE DIFFICOLTA' PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI PROPRI DELL’ETA’

Questo requisito medico-legale richiesto per l’aumento del limite di reddito ai fini dell’assegno al nucleo familiare, viene ripreso dall’art. 2 della L. 118/71 (Nuove norme a favore dei mutilati ed invalidi civili) la quale considera mutilato o invalido civile anche il minore di anni 18 che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Per costoro, purchè frequentassero la scuola dell’obbligo o corsi di addestramento, era previsto un assegno di accompagnamento (art. 17 stessa legge). Quest’ultima prestazione fu abrogata nel 1988 dalla L. 508, art. 6. Nel 1990 la Legge 289 (Modifiche alla disciplina dell’indennità di accompagnamento) ha ripristinato la prestazione, denominata indennità di frequenza, per i mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano stati riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, che frequentino centri specializzati nella riabilitazione ovvero scuole di ogni ordine e grado o centri di formazione per il reinserimento sociale degli stessi.

Per questa valutazione (luc. 20) sembra opportuno individuare i compiti e le funzioni dei minori a seconda della fascia di età: nella prima infanzia l’acquisizione del linguaggio, la motilità ed in particolare la deambulazione; nella seconda infanzia il gioco collettivo, la frequenza scolastica e l’attività sportiva, nell’età evolutiva, oltre ai precedenti in modo sempre più elaborato, sono importanti le relazioni sociali con i coetanei. Queste attività rappresentano lo stimolo indispensabile per un regolare sviluppo psico-fisico.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (luc. 21)

A) Lavoratori dipendenti e titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità)

1) il richiedente l'assegno;

2) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e che non abbia abbandonato la famiglia;

3) i figli legittimi o legittimati e quelli ad essi equiparati (adottivi, affiliati, ecc.) minori di 18 anni;

4) i figli ed equiparati maggiorenni, che si trovano, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro proficuo;

5) i fratelli le sorelle ed i nipoti del richiedente lavoratore dipendente minori di età, o maggiorenni inabili, a condizione che:

- siano orfani di entrambi i genitori; - non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Tutti questi familiari fanno parte del nucleo familiare anche se non conviventi e non a carico del richiedente, non residenti in Italia.

Non fanno parte del nucleo familiare:

a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato o che ha abbandonato la famiglia;

b) i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili, ANCHE se studenti o apprendisti;

c) i figli minorenni o maggiorenni inabili, che sono coniugati;

d) i fratelli o le sorelle orfani di un solo genitore o sposati;

e) i genitori ed equiparati e gli altri ascendenti.

B) Titolari di pensioni ai superstiti

1) il coniuge superstite contitolare della pensione;

2) i figli ed equiparati minorenni titolari o contitolari della pensione;

3) i figli ed equiparati maggiorenni inabili, anche se non contitolari della pensione.

Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona. In questo caso si tratta di orfano minorenne o inabile, titolare di pensione ai superstiti.